Tipologie di Firma elettronica


Il regolamento eIDAS disciplina tre tipologie di firme elettroniche:
1

Firma Elettronica:

dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare
2

Firma Elettronica Avanzata (FEA):

un particolare tipo di firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:

  1. è connessa unicamente al firmatario;
  2. è idonea a identificare il firmatario;
  3. è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
  4. è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
3

Firma Elettronica Qualificata (FEQ):

una particolare firma elettronica avanzata che possiede anche le seguenti caratteristiche:

  1. è creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica;
  2. è basata su un certificato elettronico qualificato;
  3. ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.
In Italia la firma elettronica qualificata viene generalmente identificata con la Firma Digitale.

A differenza di quanto definito nel Codice dell’Amministrazione Digitale, che definiva le firme elettroniche come insieme di dati in forma elettronica utilizzati come metodo di identificazione informatica, il regolamento eIDAS definisce la firma elettronica come un insieme di dati in forma elettronica acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.

In particolare, quest’ultima espressione “utilizzati dal firmatario per firmare” rafforza la funzione dichiarativa della firma intesa come manifestazione dell’adesione al contenuto del documento cui essa è collegata.