Valore giuridico delle Firme Elettroniche
Il regolamento eIDAS stabilisce definitivamente il principio di non discriminazione dei documenti elettronici rispetto a quelli cartacei. Questo significa che, in un procedimento giudiziario, non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova di un documento informatico per il solo motivo della sua forma elettronica o perché la firma non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate.
Le diverse tipologie di firme elettroniche assumono efficacia giuridica differente:
Firma elettronica:
Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Firma elettronica avanzata e qualificata:
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata (o digitale) soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell’articolo 2702 del Codice Civile, assume lo stesso valore probatorio della scrittura privata sottoscritta con firma autografa.
La scrittura privata è sempre ritenuta valida salvo una contestazione da parte del soggetto interessato mediante un procedimento di querela di falso in cui egli ha l’onere di dimostrare, con ogni mezzo, la non genuinità del documento.
Le diverse tipologie di firme elettroniche assumono efficacia giuridica differente:
Firma elettronica:
Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Firma elettronica avanzata e qualificata:
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata (o digitale) soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell’articolo 2702 del Codice Civile, assume lo stesso valore probatorio della scrittura privata sottoscritta con firma autografa.
La scrittura privata è sempre ritenuta valida salvo una contestazione da parte del soggetto interessato mediante un procedimento di querela di falso in cui egli ha l’onere di dimostrare, con ogni mezzo, la non genuinità del documento.